STATUTO CONSORZIO TUTELA VINI LUGANA DOC

Art. 1 - Costituzione

Il “Consorzio volontario per la tutela dei vini Lugana” anche detto “Consorzio Lugana” è stato originariamente costituito in Desenzano del Garda (BS) il 10/07/1990 con rogito notaio Mastrelli n. 15420 di raccolta e successiva modifica in Desenzano del Garda (BS) il 22/09/2000 con rogito notaio Mastrelli n. 150799/21786 di raccolta e ulteriormente modificato in Pozzolengo il 23/02/2012 con rogito notaio Defendi n. 54915/18603.

Il presente statuto discende dall’originario ed è modificato ai sensi della legge 12 dicembre 2016 n. 238, onde adeguarsi a quanto disposto dalla predetta normativa in materia di regolamentazione dei vini DOP e IGP e di Consorzi di tutela.

I consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell’art. 41 comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 sono riconosciuti quali organizzazioni interprofessionali come da art. 125 sexdecies par. 1 lett. b) del Reg. CE n. 1234/2007.

Il consorzio di tutela, se rappresentativo di almeno il 40% dei viticoltori e di almeno il 66% della produzione di competenza dei vigneti iscritti allo schedario viticolo come previsto dall’art. 2, comma 2 del DM 18 Luglio 2018, è incaricato dal Mipaaf di svolgere le funzioni erga omnes di cui all’art. 41 comma 4 della legge 12 dicembre 2016 n. 238, e quindi si occupa della tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi delle denominazioni tutelate, nei confronti di tutti i produttori delle stesse denominazioni, anche non aderenti al consorzio.

Il mantenimento del riconoscimento e dell’autorizzazione “erga omnes” è subordinato alla dimostrazione del mantenimento dei requisiti di rappresentatività, nel rispetto del DM n. 7422 del 12.05.2010.

Il Consorzio è disciplinato, oltre che dalla normativa comunitaria e nazionale di cui sopra, dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni.

Art. 2 – Durata

Il Consorzio ha durata sino al 31/12/2050 salvo proroga.

Art. 3 – Sede

Il Consorzio ha sede in Sirmione (Brescia) viale Marconi 2. L’organo amministrativo può istituire e/o sopprimere sedi operative, uffici secondari ed eventuali sezioni staccate qualora, su proposta del Consiglio di amministrazione, l’Assemblea lo ritenesse opportuno, nonché uffici di rappresentanza in Italia e all’estero.

Art. 4 – Scopi e compiti

  1. Il Consorzio riconosciuto ai sensi dell’art. 41, comma 1 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 ha lo scopo di:
    a) Avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi alla DOP/IGP tutelata;
    b) Espletare attività di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico – congiunturale della DOP o IGP, nonché ogni altra attività finalizzata alla valorizzazione del prodotto sotto il profilo tecnico dell’immagine;
    c) collaborare, secondo le direttive impartite dal Ministero, alla tutela e alla salvaguardia della DOP o della IGP da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge;
    collaborare altresì con le regioni e province autonome per lo svolgimento delle attività di competenza delle stesse;
    d) svolgere, nei confronti dei soli associati, le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione de consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione, nonché' azioni di vigilanza da espletare prevalentemente alla fase del commercio, in collaborazione con l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e in raccordo con le regioni e province autonome.

  2. Il consorzio riconosciuto ai sensi dell’art. 41 comma 4 della legge 12 dicembre 2016 n. 238, oltre a svolgere le attività di cui alle precedenti lettere a), b) c) svolge le attività di cui alla precedente lettera d) nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo anche se non soci del consorzio.

  3. Il consorzio inoltre svolge tutte le attività e i compiti attribuiti al Consorzio, in quanto Organizzazione Interprofessionale, dalla legislazione comunitaria e nazionale, ed in particolare:
    - organizzare e coordinare le attività di tutte le categorie interessate alla produzione e alla valorizzazione dei prodotti recanti le denominazioni protette;
    - definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della/e denominazione/i, l’attuazione delle politiche di governo dell’offerta, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto, e contribuire ad un miglior coordinamento dell’immissione sul mercato della/e denominazione/i tutelata/e, nonché definire piani di miglioramento della qualità del prodotto;
    coordinare l’adeguamento dei disciplinari di produzione alle nuove o più moderne esigenze riguardanti la tecnologia, l’immagine, la presentazione ed il consumo, e presentare le relative istanze ufficiali agli organi preposti, ivi compresa la richiesta dell’utilizzo del lotto in etichetta in luogo del contrassegno di cui all’art. 48 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 e successive modifiche;
    - compiere tutte le attività correlate alla applicazione della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale, riguardante i prodotti a denominazione di propria competenza, nonché l’esercizio delle funzioni previste dalla legge 12 dicembre 2016 n. 238 e dai relativi decreti di applicazione e successive modifiche e/o integrazioni, oltre che dalla normativa comunitaria, ivi inclusi i compiti operativi, propositivi, consultivi, di vigilanza e di collaborazione con le Autorità centrale e periferica di controllo, e con le Regioni Lombardia e Veneto nonché con tutti gli altri soggetti/Enti pubblici e privati competenti in materia di vigneti, uve, vini e prodotti recanti le denominazioni tutelate;
    - organizzare e gestire, secondo procedure e possibilità consentite dalla legge 12 dicembre 2016 n. 238 e decreti applicativi, attività tecniche dirette alla vigilanza dei prodotti recanti le denominazioni tutelate.
    - impiegare agenti vigilatori propri o in convenzione con altri Consorzi, anche di altri settori, per le attività di vigilanza, prevalentemente nella fase del commercio;

  4. Il Consorzio riconosciuto ai sensi dell’art. 41, comma 4 della legge n. 238/2016, rilascia, a titolo gratuito, l’autorizzazione di cui all’art. 44 della legge citata, ai soggetti che utilizzano il riferimento a una DO o IG nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di prodotti composti, elaborati o trasformati, secondo le disposizioni di cui all’art 16 del DM 18 luglio 2018.

  5. Il Consorzio può adottare per le sue iniziative un proprio marchio consortile ed eventualmente chiederne l’inserimento nel disciplinare di produzione come logo della denominazione, se incaricato ai sensi dell’art. 41 comma 4 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 e successive modifiche.

  6. Il Consorzio, qualora autorizzato ai sensi dell’art. 41 comma 4 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 per la/le denominazione/i tutelata, esercita le funzioni e le attività di cui allo stesso comma 4 nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della denominazione, anche se non aderenti al consorzio. I costi derivanti dalle attività di cui al comma 4 dell’art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 sono a carico di tutti i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori inseriti nel sistema di controllo, anche se non soci del consorzio, e sono ripartiti sulla base delle quantità di prodotto a denominazione (uva, vino denunciato, vino imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l’anno nel quale vengono attribuiti i costi. I contributi di cui sopra devono essere riportati in bilancio in conti separati. Il Consorzio autorizzato ai sensi dello stesso art. 41 comma 4 può chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione al momento della immissione nel sistema di controllo, qualora previsto, il contributo di avviamento di cui alla legge 22 dicembre, n. 201, secondo i criteri e le modalità stabilite dal MIPAAF.

Art. 5 – Requisiti e modalità di ammissione

1. Possono essere soci del Consorzio tutti gli utilizzatori delle Denominazioni tutelate dal Consorzio medesimo – sottoposti al sistema di controllo di cui alla legge 238/2016 - che esercitano una o più attività produttive: viticoltura e/o vinificazione e/o imbottigliamento, ovvero:

  • gli imprenditori agricoli singoli o associati esercenti una o più delle predette attività produttive;

  • le imprese, qualunque sia la loro forma giuridica, le cooperative e cantine sociali che esercitano una o più delle predette attività produttive.

2. L’adesione in forma associativa dei soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori della denominazione a tutela della quale opera il consorzio, ai fini della manifestazione del voto e a condizione della espressa delega dei singoli, consente l'utilizzo cumulativo delle singole quote di voto.
L’ammissione al Consorzio è garantita a tutti i soggetti partecipanti al processo produttivo dei vini tutelati e deve essere richiesto mediante domanda scritta contenente:
- l'esatta denominazione o ragione sociale dell'impresa e le generalità dei suoi legali rappresentanti;
- l'indicazione della sede legale e dei luoghi dove sono svolte le attività dell'impresa agricola o commerciale;
- gli estremi dell'iscrizione nel Registro delle Imprese;
- l'indicazione della/delle attività effettivamente svolta/e;
- dichiarazione di conoscere il presente statuto e di assoggettarsi agli obblighi derivanti dallo stesso, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, oltre che dalle leggi e dagli eventuali regolamenti.

3. Il Consiglio di amministrazione, accertato il possesso dei requisiti richiesti, delibera sulla domanda nel termine di 60 giorni dalla presentazione.

Il mancato accoglimento della richiesta può essere impugnato avanti il Collegio arbitrale con le modalità e termini indicati al successivo art. 23.

La qualità di socio si acquisisce in seguito al versamento della quota di ammissione da effettuare entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di ammissione.

Art. 6 – Quota di ammissione

  1. All’atto dell’associazione al consorzio i nuovi soci dovranno versare la quota di ammissione determinata dal Consiglio di Amministrazione. La quota di ammissione si intende versata a fondo perduto; essa è intrasferibile, non rivalutabile e non genera alcun diritto sul patrimonio del Consorzio.

  2. L’associazione al Consorzio viene certificata dall’iscrizione nel relativo libro soci. Potrà essere predisposto un libro soci per la denominazione tutelata, e comunque deve essere garantita la distinzione degli associati tra le diverse denominazioni tutelate, con riguardo anche alle diverse categorie di appartenenza. Ogni successiva variazione dovrà essere tempestivamente comunicata.

Art. 7 – Contributo annuale

1. Gli associati sono tenuti al versamento del contributo annuale commisurato ai livelli produttivi espressi da ciascun associato e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti elementi:

  • per i produttori di uva: al chilogrammo (o altra unità di misura) di uva rivendicata e denunciata;

  • per i vinificatori: al litro (o altra unità di misura) di vino feccioso rivendicato e denunciato;

  • per gli imbottigliatori: alla bottiglia (o altra unità di misura) di vino prodotta (lt. 0.75 o equivalente).

2. La commisurazione del prodotto ottenuto per ciascuna campagna, ai fini del calcolo del contributo, deve essere effettuata sulla base delle dichiarazioni di vendemmia e/o delle dichiarazioni di produzione presentate per la denominazione tutelata nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l’anno nel quale vengono attribuiti i costi per ciascuna delle tre categorie (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) così come risultanti dai dati messi a disposizione dai servizi SIAN e/o dalla Struttura di controllo incaricata.

3. Il Consiglio delibera per la denominazione, il contributo annuale, calcolato in relazione all’uva denunciata e/o vino denunciato e/o vino imbottigliato, come da risultanze presso i servizi SIAN e/o le Strutture di controllo incaricate. Per le aziende ad inizio attività – categoria viticoltori, si assumerà la quantità massima ottenibile, a norma di disciplinari, per i vigneti posseduti o condotti; per i vinificatori ed imbottigliatori, il dato di riferimento sarà dichiarato dallo stesso candidato socio, salvo verifica da parte del Consorzio a prima campagna utile ed eventuale conguaglio.

4. Il contributo annuale è composto da:

a) Contributo relativo all’attività di valorizzazione

b) contributo relativo all’attività di tutela e vigilanza

c) contributo relativo attività di servizio ai soci

5. I soggetti inseriti nel sistema dei controlli non associati al Consorzio sono tenuti al pagamento dei contributi di cui alla lettera a) e b) relativi alle funzioni erga omnes.

6. Il Consiglio di amministrazione può stabilire, sulla base del bilancio preventivo approvato dall’Assemblea, una commisurazione diversa del contributo per le singole denominazioni tutelate, in funzione del loro valore reale, delle caratteristiche specifiche, della consistenza interna e della classificazione diversa delle DO o IG, ecc.

7. I soci, oltre al pagamento del contributo annuale, sono tenuti al versamento di eventuali contributi straordinari deliberati dall’Assemblea, ancorché posti a carico di singole categorie o sottocategorie di associati, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, in previsione di spese particolarmente indirizzate a tali categorie e ad eventuali interventi straordinari per la valorizzazione o difesa del prodotto.

8. I termini di pagamento di tutti i contributi sopra citati saranno periodicamente stabiliti dal Consiglio di amministrazione con apposito regolamento o delibera.

Art. 8 – Obblighi e diritti dei consorziati

  1. Assoggettamento ad ogni forma di controllo da parte del Consorzio al fine dell’accertamento dell’esatto adempimento degli obblighi statutari assunti.

  2. Diritto di partecipazione alle attività del Consorzio e alle assemblee sociali purché in regola con i pagamenti dei contributi.

  3. Ciascun socio ha l’obbligo di comunicare al Consorzio l’eventuale perdita di taluno dei requisiti essenziali prescritti per l’ammissione e/o la permanenza nel Consorzio stesso.

  4. I consorziati hanno altresì l’obbligo:

- di comportarsi secondo i comuni principi di lealtà commerciale e con la più scrupolosa osservanza delle norme in vigore nell’esercizio di tutte le attività dell’azienda consorziata;

- di non porre in essere atti che costituiscono concorrenza nei confronti dei prodotti tutelati dal Consorzio;

- di non porre in essere atti che costituiscono sleale concorrenza nei confronti degli altri consorziati o che comportino comunque pregiudizio alla denominazione tutelata;

- di non arrecare pregiudizio all’immagine ed al prestigio del Consorzio con comportamenti incompatibili con la lealtà e la correttezza professionale;

- di non compromettere l’armonia e l’unità in seno al Consorzio con dichiarazioni o azioni comunque contrarie allo spirito di colleganza ed al rispetto dovuto agli organi rappresentativi del Consorzio.

Art. 9 – Sanzioni

Il Consorzio può vincolare i propri associati ad un corretto comportamento volto alla massima valorizzazione dell’immagine e del prestigio della denominazione tutelata.

Nei confronti dell’associato che non rispetti il presente statuto, i regolamenti interni e le delibere consiliari, il Consiglio di amministrazione, può in relazione alla gravità dell’infrazione, comminare sanzioni:

  1. censura con diffida;

  2. sospensione temporanea;

  3. esclusione dal Consorzio.

Nessun provvedimento può comunque essere adottato se l'interessato non sia stato invitato, tramite lettera raccomandata A.R., a regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni o a far pervenire, se lo ritenga opportuno, chiarimenti o giustificazioni.

I provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A.R.

Contro i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo, l'interessato potrà instaurare controversia ricorrendo al Collegio Arbitrale, nel caso il provvedimento possa formare oggetto di compromesso, nei modi e termini previsti dall’art. 22.

Il ricorso validamente presentato provoca la sospensione dell’erogazione delle sanzioni.

Art. 10 – Perdita della qualità di socio

  1. La perdita della qualità di consorziato può avvenire per recesso, decadenza, esclusione.

  2. In ogni caso di risoluzione del rapporto associativo, il socio deve assolvere tutti gli obblighi anche finanziari assunti e in sospeso, ancorché il rapporto si risolva in corso di esercizio.

Art. 11 – Recesso, decadenza ed esclusione

1. Il consorziato può recedere in qualunque momento inoltrando la comunicazione a mezzo lettera raccomandata al Consiglio di amministrazione. Il recesso ed avrà effetto fra le parti alla chiusura dell’esercizio in corso.

2. Decade dal diritto di far parte del Consorzio l’associato che:

a) abbia perduto taluno dei requisiti essenziali di adesione;

b) abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso o la proprietà dell’azienda;

c) si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto agli scopi del Consorzio;

3. Può essere escluso dal Consorzio l’associato che:

a) sia gravemente inadempiente degli obblighi consortili;

b) abbia commesso gravi violazioni del presente statuto, dei regolamenti interni e delle delibere degli organi consortili;

c) senza giustificato motivo, si renda moroso delle quote e dei contributi dovuti, nonostante le diffide e i tempi concessi: tre mesi dalla seconda ed ultima diffida, e comunque non più di un anno per il rientro.

d) sia stato condannato per reati dolosi con sentenza definitiva;

e) svolga attività in concorrenza o in contrasto con gli interessi consortili;

f) negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.

4. L’esclusione non solleva dagli obblighi assunti e dalle sanzioni amministrative e pecuniarie comminate anche per effetto dell’esclusione.

5. Sull’esclusione delibera il Consiglio di amministrazione ed il relativo provvedimento deve essere comunicato agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A.R.

6. L’interessato può impugnare il provvedimento ricorrendo al Collegio arbitrale nei modi e termini previsti dal successivo art. 22.

Art. 12 – Organi

Sono organi del Consorzio:

• l’Assemblea generale dei consorziati;

• il Consiglio di amministrazione;

• il Presidente del Consorzio;

• il Collegio sindacale;

Art. 13 – Assemblea ordinaria e straordinaria

  1. All’Assemblea Ordinaria spetta il compito di:

• determinare l’indirizzo generale dell’attività del Consorzio per il conseguimento delle finalità consortili;

• approvare le proposte di modifica dei disciplinari di produzione delle denominazioni tutelate;

• approvare le proposte di nuove DOC o DOCG la cui zona di produzione interessi in tutto o in parte i territori delimitati delle denominazioni tutelate;

• deliberare sul rendiconto economico finanziario redatto dal Consiglio di amministrazione secondo le disposizioni statutarie in uno con la relazione dell’attività svolta nell’esercizio;

• deliberare sul bilancio preventivo proposto dal Consiglio di amministrazione e relativi contributi;

• deliberare il versamento dei contributi straordinari,

• eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione, determinando la misura degli eventuali compensi;

• nominare i membri del Collegio sindacale e il suo Presidente, scelti anche fra persone estranee al Consorzio ma con almeno un membro effettivo ed un supplente iscritti nel registro dei revisori contabili;

• deliberare sull’adesione alle organizzazioni di assistenza e tutela;

• approvare i regolamenti interni;

• approvare l’eventuale marchio consortile e i relativi regolamenti d’uso;

• deliberare su tutti gli argomenti che le siano sottoposti dal Consiglio di amministrazione.

2. All’Assemblea straordinaria, convocata su decisione del Consiglio di amministrazione, spetta il compito di deliberare su:

• le modifiche da apportare al presente Statuto;

• lo scioglimento del Consorzio o la proroga della sua durata;

• la messa in liquidazione del Consorzio, con la nomina, la definizione dei poteri e la remunerazione dei liquidatori, nonché la devoluzione del patrimonio.

Art. 14 – Assemblea ordinaria e straordinaria

1. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, ed è convocata sia in via ordinaria che straordinaria dal Consiglio di amministrazione tutte le volte che esso lo ritiene opportuno o su richiesta di tanti soci rappresentanti almeno un quinto dei voti spettanti all’intera compagine sociale.

2. La convocazione avviene tramite invito contenente l’ordine del giorno da spedirsi a mezzo posta, telefax, posta elettronica o altro mezzo anche telematico di cui sia documentabile il ricevimento, a ciascun consorziato al domicilio risultante dal libro soci, almeno 30 giorni prima di quello fissato per la riunione.

3. In caso di urgenza e/o di modifiche della convocazione, la stessa può essere inviata per fax, posta elettronica o telegramma almeno 7 giorni prima di quello fissato per la riunione.

4. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita dai consorziati iscritti al libro soci, tranne gli esclusi o i sospesi; alla stessa intervengono i componenti del Collegio sindacale. Essa è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal vice Presidente ed in assenza di questo dal Consigliere più anziano.

5. Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario della stessa, anche non socio. Spetta al Presidente dell’Assemblea dichiarare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.

6. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti all’intera compagine consortile; in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti rappresentati.

7. L’assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti dei presenti.

8. L’assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando siano rappresentati almeno i due terzi dei voti spettanti all’intera compagine consortile e le relative deliberazioni vengano adottate col voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti spettanti all’intera compagine sociale;

- in seconda convocazione, quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti stessi spettanti all’intera compagine consortile e le relative deliberazioni vengano adottate col voto favorevole di almeno un terzo dei voti spettanti all’intera compagine sociale.

9. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2369, comma 2 c.c. l’Assemblea sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione, non può avere luogo dalla nello stesso giorno fissato per la prima convocazione

10. L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale e del Comune ove risiede quest’ultima, ma comunque nelle provincie di Brescia e Verona, sempre nei modi e nei tempi più sopra riportati.

11. Tutte le deliberazioni delle Assemblee devono essere fatte constatare nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

12. Il Consorzio di tutela, qualora rappresentativo di più denominazioni, al fine di assicurare l’autonomia decisionale nelle istanze consortili interessanti una specifica denominazione, può indire separate assemblee, secondo le norme generali di convocazione e svolgimento assembleare di cui al presente articolo e successivo art. 15.

Art. 15 – Modalità di voto

1. Ciascun consorziato ha diritto ad un voto rapportato alla quantità di prodotto complessivamente ottenuto e/o vinificato e/o imbottigliato sottoposto al sistema di controllo per la denominazione Lugana DOC, così come risulta dalle sue denunce vendemmiali e di produzione nella campagna vendemmiale immediatamente precedente la data dell’assemblea per ciascuna delle tre categorie (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori).

A ciascun socio appartenente alla categoria viticoltori spetta 1 voto ogni 7 tonnellate di uva prodotta.

A ciascun socio appartenente alla categoria vinificatori spetta 1 voto ogni 50 ettolitri di vino prodotto.

A ciascun socio appartenente alla categoria imbottigliatori spetta 1 voto ogni 50 ettolitri di vino imbottigliato.

Il numero di voti spettanti ad ogni socio è arrotondato per difetto o per eccesso rispetto al mezzo voto.

Ad ogni socio spetta almeno un voto.

2. Le deleghe concorrono a formare il numero totale delle presenze dei consorziati e dei voti validi in Assemblea. Ogni singolo socio non può essere portatore di più di 2 deleghe.

3. L'adesione in forma associativa dei soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori della denominazione a tutela della quale opera il consorzio, ai fini della manifestazione del voto e a condizione della espressa delega dei singoli, consente l'utilizzo cumulativo delle singole quote di voto.

Per l’appartenenza delle stesse cooperative/cantine sociali alle categorie “trasformatori” e “imbottigliatori”, i voti saranno calcolati rispettivamente sul vino rivendicato e denunciato e su quello imbottigliato.

Art. 16 – Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è costituito da un minimo di 9 ad un massimo di 13 membri eletti dall’Assemblea.

2. I membri del Consiglio sono eletti dalla Assemblea e scelti tra i soci. Tutte le denominazioni tutelate e relative categorie che partecipano al ciclo produttivo, presenti in Consorzio, devono trovare equilibrata rappresentanza in seno al Consiglio, ed il numero dei Consiglieri cui affidarne la rappresentanza è proporzionalmente commisurato al livello produttivo di ciascuna di esse.

3. In Assemblea, ciascun consorziato può eleggere solo i membri scelti tra i candidati a rappresentare la propria denominazione nella propria categoria di appartenenza.

4. Qualora l’associato svolge contemporaneamente più attività produttive, il voto è cumulativo delle attività svolte.

5. Non può essere nominato Amministratore e, se nominato, decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi. Inoltre, non può essere nominato Amministratore o Sindaco del Consorzio, e se nominato decade dal suo ufficio, chi assume cariche in Organismi, Enti, Associazioni o Società che perseguono scopi e politiche non compatibili con quelli/e perseguiti/e e attuati/e dal Consorzio.

6. I Consiglieri durano in carica per il periodo determinato all’atto della loro nomina, che comunque non può mai essere superiore a tre anni e sono rieleggibili.

7. Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare uno o più Amministratori, si applica l’art. 2386 c.c.

8. I Consiglieri non hanno diritto a compensi o remunerazioni, salvo che non lo deliberi l’Assemblea. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare l’eventuale compenso.

Art. 17 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le funzioni dell’Assemblea e le materie a questa riservate dal presente Statuto. In particolare e a titolo meramente semplificativo, il Consiglio:

• elegge nel proprio seno un Presidente e fino a quattro vice presidenti, stabilendone eventualmente i poteri;

• provvede alla redazione del bilancio consuntivo annuale e redige il progetto di bilancio preventivo, provvedendo anche alla determinazione e ripartizione delle quote e dei contributi, ivi compresi i costi derivanti dall’esercizio delle funzioni erga omnes di cui all’art. 41 comma 4 della legge 238/2016 laddove previste;

• delibera sulle domande di ammissione al Consorzio;

• fissa la quota di ammissione al Consorzio, ai sensi dell'art. 6;

• delibera l’istituzione e l’ammontare del contributo di avviamento di cui alla legge 201/2008;

• predisporre l'eventuale adozione di uno o più regolamenti, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea e del Ministero;

• invita a specifiche riunioni di Consiglio esperti vitivinicoli o rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, senza diritto di voto.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio della carica.

Art. 18 – Convocazione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da uno dei Vice Presidente, tutte le volte che lo ritenga opportuno; oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre Consiglieri o dal Presidente del Collegio sindacale.

2. Gli avvisi di convocazione dovranno farsi con lettera, telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo, anche telematico, di cui sia documentabile il ricevimento, almeno 5 giorni prima e, nei casi di urgenza, con i mezzi telematici ma documentabili, almeno 2 giorni prima della riunione.

3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

4. Le deliberazioni del Consiglio saranno verbalizzate in apposito libro ed ogni verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario i quali, congiuntamente, potranno rilasciare estratti. Salvo diversa decisione del Consiglio, il verbale sarà approvato in apertura della seduta successiva.

5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche mediante audio conferenza, teleconferenza o altro mezzo idoneo, anche informatico, a condizione che vengano garantiti: la individuazione del luogo di riunione ove saranno presenti almeno il Presidente e il Segretario della riunione; l'identificazione dei partecipanti alla riunione; la possibilità degli stessi di intervenire nel dibattito sugli argomenti all'o.d.g., nonché di visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Art. 19 – Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Consorzio e in tale qualità deve, informandone il Consiglio, stare in giudizio e compiere tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali nell’interesse dell’Ente. A lui spetta la firma sociale e pertanto:

• sottoscrive gli atti del Consorzio anche in giudizio, premettendone la ragione sociale;

• ha la facoltà di nominare gli avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio, dinanzi a giudici ordinari o amministrativi, in ogni grado di giurisdizione;

• rilascia quietanze liberatorie per l’incasso delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate al Consorzio ed effettua i pagamenti dovuti per le spese di gestione;

• può compiere tutte le operazioni bancarie nell’ambito di appositi rapporti e di affidamenti previamente deliberati dal Consiglio di amministrazione;

• presiede le riunioni delle assemblee e del Consiglio di amministrazione;

• vigila sull’esecuzione delle operazioni consortili ed adempie agli incarichi conferitigli dall’Assemblea o dal Consiglio di amministrazione; vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri del Consorzio;

• ha facoltà di rilasciare procure speciali e può delegare temporaneamente parte delle proprie attribuzioni ad uno o più vice Presidenti, separatamente o congiuntamente, e/o al Direttore.

I vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza od impedimento.

Art. 20 – Comitati di gestione e commissioni tecniche

Il Consiglio di amministrazione può anche nominare specifiche Commissioni Tecniche per la cui composizione si deve tenere conto degli specifici interessi delle categorie produttive. Tali Comitati e Commissioni sono formati da commissari scelti fra gli associati o rappresentanti di persone giuridiche associate e possono venire integrati con la partecipazione di esperti di provata esperienza.

La presidenza spetta ad un consigliere di amministrazione.

Con apposito regolamento è istituita la commissione di assaggio dei vini tutelati.

Art. 21 – Collegio sindacale

1. I membri del collegio sindacale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

2. Il Collegio sindacale è nominato dall’assemblea ordinaria ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti; la stessa assemblea ne determina il compenso e designa altresì il Presidente del Collegio. Almeno uno dei membri effettivi ed un supplente debbono essere iscritti nell’Albo dei Revisori contabili di cui al D.lgt. 27/1/1992 n. 88.

3. Il Collegio sindacale:

a) vigila sulla gestione amministrativa del Consorzio nonché sull’osservanza delle leggi e del presente Statuto;

b) assiste alle adunanze dell’assemblea ed a quelle del Consiglio di amministrazione;

c) esamina il rendiconto consuntivo riferendone all’Assemblea, con particolare riguardo alla regolare tenuta della contabilità ed alla corrispondenza del bilancio alle scritture contabili

Art. 22 – Collegio arbitrale

  1. Le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e il Consorzio, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, potranno essere decise da un Collegio Arbitrale, composto di 3 membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Brescia. Gli arbitri giudicheranno in modo irrituale, senza formalità di procedura. Il Collegio Arbitrale dovrà pronunciare il proprio lodo amichevole irrituale entro 90gg. dalla sua costituzione. Provvederà inoltre alla determinazione delle spese e dei compensi spettanti agli arbitri.

  2. È sempre fatta salva la possibilità di adire l’autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 23 – Regolamenti interni

Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio può essere disciplinato da regolamenti interni predisposti dal Consiglio di amministrazione e sottoposti all’approvazione dell’assemblea e del MIPAAF.

Art. 24 – Marchio consortile

La disciplina per l’adozione e l’uso del marchio consortile dovrà essere conforme alle condizioni stabilite dall’art. 41 della legge 238/2016 e DM 18.07.2018 (Costituzione e riconoscimento Consorzi di tutela) e successive modifiche.

Il marchio consortile può essere proposto come logo della D.O.P. o della I.G.P. tutelate ed inserito nel disciplinare di produzione, ai sensi dell’art. 41 comma 9 della legge 238/2016.

Art. 25 – Liquidazione

Al verificarsi di una causa di scioglimento si apre la fase di liquidazione da effettuarsi secondo le norme di cui agli art.2275 e segg. Cod.Civ. salvo modalità diverse previste dallo statuto ai sensi dell’art.2612 c.2 n.5.

Il patrimonio netto del Consorzio risultante dal bilancio finale di liquidazione è devoluto ad organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e da altre norme speciali relative alle particolari caratteristiche del Consorzio di tutela.